11-03-2017

Imputabilità penale e disturbo da gioco d'azzardo

Imputabilità penale e disturbo da gioco d'azzardo

E’ dell’8 marzo la notizia che la Settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato a tre anni e quattro mesi di carcere dal Tribunale di Velletri e dalla Corte di Appello di Roma per rapina e porto d’armi in luogo pubblico. Bocciata la linea difensiva secondo la quale “la dipendenza dal gioco da cui era affetto gli impediva di autodeterminarsi”. I supremi giudici hanno affermato che “la circostanza che l’imputato si sia difeso sostenendo di essere dipendente da una forma di dedizione patologica al gioco d’azzardo, che lo spingerebbe a perpetrare reati contro il patrimonio per far fronte alla propria dipendenza, non può assumere alcun rilievo al fine di concedere le attenuanti generiche”.
Il recentissimo episodio di cronaca si lega ad un questione più generale, ossia l’imputabilità penale dei soggetti con disturbo da gioco d’azzardo. Già nel 2015, Raffaele Bianchetti, avvocato e Docente di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Milano, si domandava dalla colonne di Mission: “Se il gioco d’azzardo patologico è riconosciuto a tutti gli effetti come una malattia e questo, secondo debito apprezzamento clinico-forense, ha potenzialmente valore di infermità (…), quali sono i limiti connessi a tale tipo di riconoscimento e, quindi, i rischi che esso potrebbe comportare sul ‘fronte’ della rimproverabilità del soggetto rispetto all’illecito commesso?”. L’esperto, dopo aver esaminato svariati provvedimenti, constatava come il riconoscimento del disturbo da gioco d’azzardo come malattia avesse nei fatti influito solo in maniera marginale sul profilo dell’imputabilità del soggetto agente (si veda l’allegato in coda).
In effetti, evidenziava Bianchetti nel citato contributo, “la prassi giudiziaria ha messo in evidenza come, salvo casi del tutto eccezionali, la presenza in capo all’autore di reato di un disturbo di tal genere, da solo o congiunto ad altre malattie, non abbia influito minimamente sulle valutazioni operate dall’organo giudicante in punto di responsabilità penale del soggetto. Il più delle volte, la Corte di Cassazione, pur riconoscendo la presenza del disturbo e la sua influenza sulla dimensione esistenziale dell’individuo, ha escluso la sussistenza di un nesso eziologico tra il comportamento illecito commesso e la patologia di fatto riscontrata”. Un orientamento che pare consolidarsi nelle pronunce della Suprema Corte.